L'Organismo di mediazione MediaConcilia, iscritto al n. 437 del Registro degli Organismi di Mediazione autorizzati e monitorati dal Ministero della Giustizia, opera, fin dall'entrata in vigore del D.Lgs. n.28 del 2010, sul territorio nazionale per la gestione delle procedure di mediazione in materia civile e commerciale.
A seguito della reintroduzione della mediazione obbligatoria, oggi caratterizzata dalla competenza territoriale degli Organismi, MediaConcilia propone ai professionisti del settore giuridico interessati all'apertura di una sede secondaria le seguenti condizioni:
A carico di MEDIACONCILIA (senza spese per la sede secondaria):
- gestione del procedimento d’iscrizione della sede a seguito di contratto registrato (comodato gratuito) idoneo a individuare i locali della sede secondaria;
- gestione della segreteria dell’Organismo di mediazione (tenuta archivio, fascicolazione, dichiarazione d'imparzialità);
- gestione delle comunicazioni con il Ministero della Giustizia;
- assicurazione per la responsabilità dell’Organismo di mediazione come prevista dal D.L. 28/10 fino a 500.000,00 euro.
- consulenza necessaria per promuovere e svolgere da subito la mediazione attraverso l'assistenza dei nostri collaboratori.
- concessione dell’uso del nome, dei loghi e del materiale di MediaConcilia;
- fornitura di indirizzo email dedicato e inserzione dei dati della sede secondaria sul sito web dell’organismo;
A carico della Sede secondaria
- individuazione di locali idonei allo svolgimento dell’attività di mediazione (NB. Trattandosi di una sede secondaria dell’organismo sarà possibile utilizzare il medesimo locale in cui si svolge la propria attività professionale);
- gestione dei clienti;
- gestione degli incontri di mediazione (redazione atto introduttivo, nomina del mediatore, notifiche alle parti e svolgimento degli incontri);
- trasmissione delle istanze di avvio alla sede centrale (tramite email);
- trasmissione dei verbali di mediazione in originale.
Corrispettivi per l'attività di mediazione
- è disponibile una duplice modalità di erogazione dei corrispettivi, diretta o indiretta, a seconda delle necessità e disponibilità del professionista:
A) alla sede secondaria è riconosciuto il 70% della somma pagata dalle parti e relativa alle spese di avvio della mediazione e alle indennità di mediazione, come da tabella ministeriale di cui al regolamento di MediaConcilia.
B) Verrà corrisposta una somma mensile fissa da parte della sede secondaria, dopo 2 mesi di avviamento, lasciando l’interezza delle somme acquisite sulle singole mediazione alla stessa sede secondaria.