ART. 1 – OGGETTO E PRINCIPI GENERALI
Il presente regolamento (in seguito denominato “Regolamento”) disciplina l’organizzazione interna dell’organismo di mediazione di MediaConcilia (in seguito denominato “Organismo”), fissa i criteri per individuare il mediatore e stabilisce la procedura di mediazione a fini conciliativi (“Mediazione”).
Il Regolamento si ispira ai principi della normativa che regola la materia della mediazione delle controversie in materia civile quali il principio di informalità, riservatezza, rapidità e professionalità.
La Mediazione è una procedura svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
Il presente Regolamento si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi (“Mediazione”) delle controversie che le parti intendono risolvere bonariamente, in forza di una disposizione di legge, dell’invito di un giudice, di una clausola contrattuale ovvero di propria iniziativa.
La mediazione ha carattere volontario e riservato e non pregiudica il ricorso alla giurisdizione ordinaria o all’arbitrato. In qualunque momento le parti possono decidere di rinunciare alla procedura e ritirarsi.
La procedura di Mediazione è improntata ai principi di informalità, celerità ed oralità.
Possono essere sottoposte all’Organismo di Mediazione di MediaConcilia tutte le controversie afferenti a diritti disponibili.
L’Organismo di Mediazione MediaConcilia non fornisce consulenza legale.
ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE
Il Regolamento si applica a tutte le procedure di Mediazione a fini conciliativi gestite dall’Organismo in relazione a controversie sorte o insorgenti sul territorio nazionale. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento ove consentito dalle norme e previsto dalle parti.
Il servizio di Mediazione offre la possibilità di risolvere le controversie, sia di carattere nazionale che internazionale, di natura civile, commerciale e societaria, in materia di diritti disponibili, tra privati, imprese, associazioni o enti, sia privati sia pubblici.
La finalità della procedura di mediazione a fini conciliativi è quella di facilitare il dialogo tra due o più parti coinvolte in una controversia e di favorire la composizione amichevole della loro disputa, attraverso l’intervento di un conciliatore terzo, incaricato di assistere le parti nella ricerca di un accordo risolutivo.
ART. 3 – SCOPO ED AMBITO DELLA MEDIAZIONE
La conciliazione è la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione. La procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, per le controversie che le parti intendono risolvere bonariamente, in forza di una disposizione di legge, dell’invito di un giudice, di una clausola contrattuale ovvero di propria iniziativa, ancorché derivante da apparente contrapposizione di interessi, muove dall’identificazione del conflitto come problema comune e dalla ricerca della soluzione più vantaggiosa possibile per le parti, anche per mezzo di ipotesi creative tendenti a conservare ed eventualmente incrementare il rapporto con reciproco vantaggio.
Il regolamento delle procedure di mediazione di MediaConcilia si ispira ai principi di informalità, rapidità e riservatezza più volte presenti nel prosieguo, nonché, per quanto attiene alle materie di cui all’art. 1 del D.lgs n.5/2003 ed all’art. 2 del D. Lgs n. 28/2010 ai principi fissati in detti decreti legislativi.
Nelle materie di cui all’art. 1 del D.lgs n. 5/2003 ed all’art. 2 del D. Lgs n. 28/2010 il presente Regolamento si applica per quanto compatibile, rinviando per qualsiasi altro aspetto quivi non espressamente disciplinato alle disposizioni di cui ai predetti decreti legislativi e relativi decreti attuativi e loro successive modificazioni e integrazioni nonché alle norme imperative dell’ordinamento quando applicabili.
E’ sempre vietata l’iniziativa officiosa del procedimento
ART. 4 – LE PROCEDURE DI MEDIAZIONE
MediaConcilia offre in materia di conciliazione i seguenti servizi presso le proprie sedi di:
Roma, Via XX Settembre 98/G;
Milano, Via Montenapoleone, 2
ed inoltre presso le nuove sedi che saranno aperte sia in Italia che all’estero.
- Risoluzione Preventiva: è finalizzata alla prevenzione di situazioni conflittuali derivanti da fattori distorsivi del rapporto;
- Mediazione: finalizzata alla risoluzione in modo rapido ed efficace di controversie già insorte, tendendo al raggiungimento di un accordo il più vantaggioso e satisfattivo possibile per entrambe le parti.
La tipologia delle controversie cui si rivolge il servizio di mediazione si estende ad ogni
controversia di natura economica definibile negozialmente.
La Procedura di Mediazione, di regola, si svolge in uno o più incontri presso una delle sedi dell’organismo o altra da questo individuata o, ancora, presso qualunque altra sede scelta di comune accordo dalle parti interessate. In tale ultimo caso, tutte le spese, ivi comprese quelle eventuali di trasferta del Mediatore e degli eventuali ausiliari saranno a carico delle parti.
La Mediazione può durare, a seconda della sua complessità, da poche ore a un massimo di 3 mesi, salvo richiesta congiunta delle parti.
In tutte le procedure il primo giorno di riunione deve tenersi dopo 20 e non oltre 40 giorni dalla ricezione, da parte della segreteria di MediaConcilia, dell’istanza di mediazione da parte del proponente, salvo diversi termini previsti da apposite norme per particolari controversie.
Il procedimento di Mediazione si svolge senza formalità presso la sede dell’organismo di mediazione o presso le sedi secondarie, già istituite o che saranno istituite dall’organismo, su tutto il territorio nazionale o estero, o presso altre strutture ricettive. Le indicazioni sono rese pubbliche sul sito internet www.mediaconcilia.it. Il luogo di svolgimento è comunque derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell’Organismo.
ART. 5 – I MEDIATORI
MediaConcilia per la prevenzione e risoluzione dei Conflitti predispone un elenco di mediatori tenendo conto della loro professionalità e della specifica competenza acquisita mediante idonea formazione, nonché dell’esperienza maturata e documentata in materia.
L’organismo può istituire separati elenchi dei mediatori suddivisi per specializzazioni.
Presso la Segreteria di MediaConcilia é depositato l’elenco dei Mediatori accreditati, esperti in tecniche di mediazione finalizzata alla conciliazione e formati sulla base di standards definiti dalla normativa in vigore.
L’elenco è gestito e tenuto aggiornato dall’organismo MediaConcilia.
In relazione alla particolare natura e/o complessità dell’oggetto della Mediazione, MediaConcilia, previo accordo con le parti, potrà nominare un “collegio di Conciliazione” composto da un massimo di tre membri.
La funzione di mediatore è incompatibile con ogni incarico, mandato o condizione soggettiva che possa pregiudicarne l’imparzialità, indipendenza, neutralità e riservatezza ai sensi del presente Regolamento nonché, per quanto attiene le materie dell’art.1 del D.lgs n. 5/2003, ai sensi del D.lgs medesimo e dei DD.MM. nn. 222 e 223 del 2004 e, per quanto attiene alle materie di cui all’art. 2 del D.lgs. n. 28/2010, ai sensi del D.lgs. medesimo e dei relativi decreti di attuazione.
Il Mediatore deve essere imparziale e indipendente dalle parti, privo di qualsiasi interesse in ordine alla procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione per la quale è stato nominato e deve comunicare immediatamente alle parti e alla Segreteria dell’Organismo MediaConcilia ogni eventuale motivo di incompatibilità.
Al fine di garantire la propria imparzialità, indipendenza e neutralità, nonché, l’assenza delle cause di incompatibilità sopra indicate, i mediatori, prima dell’inizio di ciascuna procedura di mediazione, sono tenuti a sottoscrivere all’atto dell’accettazione della nomina un’apposita dichiarazione di assoluta imparzialità, neutralità, indifferenza ed assenza di qualunque interesse anche indiretto e mediato, secondo il modulo allegato al presente Regolamento (allegato A).
Qualora l’incompatibilità dovesse insorgere nel corso della procedura di mediazione, il mediatore dovrà informare immediatamente le parti e la Segreteria dell’Organismo di conciliazione MediaConcilia per essere sostituito.
Il Mediatore è obbligato a mantenere il segreto su quanto apprenderà nel corso del procedimento di mediazione, a non divulgare il contenuto dei documenti di cui verrà a conoscenza e a non assumere in futuro alcun incarico di diversa natura con riguardo all’oggetto della controversia.
Allo stesso è fatto divieto, altresì, di assumere diritti od obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell’opera e/o del servizio nonché di percepire compensi direttamente dalle parti.
I mediatori, inoltre, devono agire con lealtà ed attenersi alle regole fissate dalle norme di legge e dal presente Regolamento, accettandone il codice etico di comportamento approvato dall’Organismo di mediazione MediaConcilia, depositato presso la segreteria ed inoltre pubblicato nel sito internet dello stesso per l’eventuale consultazione (allegato B).
Alle procedure di mediazione potrà assistere un aspirante conciliatore, se le parti danno il consenso, in fase di formazione, od un ausiliario scelto dal mediatore. Entrambi dovranno rispettare i medesimi obblighi a cui è tenuto il mediatore professionista e sottoscrivere, altresì, identica dichiarazione di impegno ove prevista.
I mediatori, inoltre, devono mantenere gli standards qualitativi richiesti dall’ dell’Organismo di mediazione MediaConcilia frequentando corsi di formazione nonché corsi e/o seminari di aggiornamento indetti dallo stesso o da altre associazioni o enti debitamente certificati, secondo i criteri fissati dalla normativa in vigore. Nel caso di aggiornamento presso altre associazioni o enti è facoltà dell’Organismo di Mediazione valutarne insindacabilmente l’idoneità. La mancata certificazione di quanto previsto al presente punto comporta la cancellazione dalle liste dei mediatori.
ART. 5.1 – TIROCINIO MEDIATORI
L’organismo garantisce il possesso, da parte dei mediatori, di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base al D.M. 150 del 2023, nonché la partecipazione, da parte dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti.
MediaConcilia consente il tirocinio assistito, di cui al paragrafo precedente, secondo la disciplina che segue.
Il tirocinante, in seguito al consenso espresso dalle parti alla sua partecipazione, sarà tenuto ai medesimi obblighi, di cui alla legge e al medesimo regolamento, osservati dai mediatori.
ART. 6 – COMPITI DEL MEDIATORE
Il Mediatore non decide la controversia, ma aiuta le parti a trovare una soluzione negoziata della stessa nel rispetto dei principi di legalità e degli interessi di ciascuna di esse.
Egli gestisce la procedura di mediazione guidando il dialogo nei tempi e nei modi che ritiene più opportuni per il raggiungimento di un accordo soddisfacente per tutte le parti interessate.
Poiché il mediatore non ha alcun potere decisionale in merito alla controversia, la sua azione deve essere tesa a sollecitare la comunicazione efficace tra le parti, a ristabilire tra le stesse una buona relazione e, soprattutto, a facilitare il raggiungimento di un accordo finale il più satisfattivo e vantaggioso per entrambe.
Al fine di rendere più proficuo l’incontro tra le posizioni delle parti il Mediatore può chiedere loro ulteriori informazioni in incontri separati.
Il mediatore, sotto la propria personale responsabilità, nell’offrire consigli deve essere e risultare comunque terzo neutrale, imparziale e indipendente ed operare secondo oggettività, buona fede, correttezza, equità, ragionevolezza e creatività nel far emergere soluzioni capaci di soddisfare gli interessi concreti delle parti.
In ragione della probità e dell’integrità della sua azione, è fatto divieto al mediatore di suggerire comportamenti o soluzioni illegali e lo stesso deve astenersi dall’offrire pareri legali o valutazioni di qualsiasi tipo sul comportamento tenuto nel passato dalle parti.
Indipendentemente dall’esito del tentativo di mediazione, il mediatore si impegna a non svolgere in futuro, per la medesima controversia, funzioni di difensore o di arbitro.
Il mediatore, previo consenso delle parti, può far assistere alle operazioni un uditore che ha gli stessi doveri di riservatezza del mediatore.
Se necessario il mediatore, d’accordo con le parti e a loro spese, potrà avvalersi di esperti iscritti negli albi tenuti da MediaConcilia ed in assenza dei consulenti presso iscritti presso gli Uffici Giudiziari i cui compensi resteranno determinati in base alle relative tariffe professionali, come previste dalle tabelle ministeriali per i Consulenti Tecnici d’Ufficio.
ART. 7 – NOMINA DEL MEDIATORE
Il mediatore viene nominato all’atto della presentazione della domanda di mediazione dal Responsabile di MediaConcilia e, laddove le parti, concordemente designino un mediatore, sempre iscritto nell’elenco predetto, MediaConcilia provvede conformemente.
Il mediatore designato esegue personalmente la sua prestazione.
Nell’ambito delle mediazioni più complesse ed in ogni altro caso in cui MediaConcilia lo ritenga necessario, la Segreteria può concordare con il mediatore l’individuazione di uno o più assistenti, con il consenso scritto delle parti. Gli assistenti devono comunque operare congiuntamente ed imparzialmente sotto la guida del mediatore.
Il mediatore deve accettare l’incarico conferitogli entro due giorni dalla ricezione della comunicazione di nomina mediante comunicazione scritta, trasmessa anche per posta elettronica certificata alla segreteria dell’organismo e alle parti.
La nomina del mediatore, unitamente alla indicazione della data fissata per il tentativo di mediazione finalizzato alla conciliazione, viene immediatamente comunicata alle parti.
Nel designare il/i mediatore/i, il responsabile dell’Organismo MediaConcilia tiene in considerazione la nazionalità delle parti, il luogo ove si svolge la procedura di mediazione, specifiche competenze professionali, eventuali conoscenze tecniche di settore che siano richieste, la disponibilità del mediatore e l’esistenza di manifesti conflitti di interesse.
ART. 8 – LA SEGRETERIA
Salvo quanto diversamente disposto per le procedure di cui al D. lgs. N. 5/2003 ed al D. Lgs. n. 28/2010, la Segreteria, a seguito della ricezione della domanda di mediazione regolarmente formulata:
1) contatta l’altra parte, se correttamente identificata, al fine di verificarne la disponibilità a partecipare all’incontro di mediazione;
2) individua il mediatore o i mediatori nel caso concreto;
3) organizza l’incontro;
4) provvede a tutte le comunicazioni necessarie che vengono effettuate mediante il mezzo più idoneo.
Su richiesta della parte che ha depositato la domanda, la Segreteria attesta per iscritto:
a) l’avvenuto deposito della domanda di mediazione;
b) l’avvenuta o la mancata risposta della controparte.
Qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, le parti possono richiedere alla Segreteria la sostituzione del mediatore nominato.
Accettata la domanda, la Segreteria provvederà a formare il fascicolo del procedimento debitamente registrato e numerato, nel quale verranno man mano inseriti tutti gli atti ed i documenti presentati dalle parti.
I dati raccolti verranno trattati nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 e sue eventuali integrazioni e/o modificazioni e, fatto salvo per quelli espressamente indicati come riservati al Mediatore, saranno accessibili alle parti.
MediaConcilia non garantisce il raggiungimento dell’accordo tra le parti.
ART. 9 – LA DOMANDA DI MEDIAZIONE
La parte che intende promuovere il procedimento di mediazione deve far pervenire alla Segreteria di MediaConcilia, una domanda, redigendo il modulo predisposto dal medesimo organismo, contenente i seguenti elementi:
1) i nomi e gli indirizzi delle parti, nonché il domicilio da essa eventualmente eletto;
2) la sintetica esposizione dei fatti che sono all’origine del potenziale conflitto (nel caso di mediazione preventiva) o del conflitto insorto (nel caso di mediazione successiva);
3) le ragioni della pretesa, e se nominati, gli avvocati o terzi che le rappresentano;
4) il valore economico, anche approssimativo, della potenziale o insorta controversia;
5) l’indicazione della clausola di mediazione, ove presente;
6) l’esplicita volontà di perseguire l’accordo bonario con l’assistenza di un mediatore professionista.
E’ facoltà della parte produrre i documenti ritenuti utili per la definizione della controversia indicandoli in calce alla domanda.
La domanda può anche essere congiuntamente presentata dalle parti in controversia.
Contestualmente alla richiesta deve essere versato il deposito per le spese amministrative di avvio della procedura previsto dal tariffario, a garanzia dell’effettiva volontà di conciliare.
Per quanto riguarda le materie di cui all’art. 1 del D.lgs. n.5/2003 e quelle previste dall’art. 2 del D. lgs. n. 28/2010, le modalità e i criteri di composizione delle tariffe sono disciplinati espressamente all’art. 19 del presente Regolamento, cui si rinvia e in caso di domanda congiunta le spese di avvio sono dovute nella misura dell’80% della tariffa dovuta da ambedue le parti.
Per quanto riguarda le materie di cui all’art. 2 del D.lgs. n. 28/2010, le modalità e i criteri di composizione delle tariffe restano disciplinati espressamente all’art. 20 del presente Regolamento.
ART. 10 – ACCETTAZIONE DELLA PARTE DESTINATARIA DELL’ISTANZA
Salvo quanto diversamente disposto per le procedure di cui al D.lgs. N. 5/2003 ed al D.lgs. n. 28/2010, la Segreteria, a fronte della ricezione della domanda di mediazione, trasmette con sollecitudine alla parte destinataria la richiesta di adesione all’avvio della conciliazione mediante raccomandata A.R., ovvero con ogni altro mezzo (fax, e-mail, PEC, ecc..) purché idoneo a fornire la prova dell’avvenuto ricevimento.
Contestualmente all’accettazione deve essere versato il deposito per le spese amministrative di avvio della procedura previsto dal tariffario, a garanzia dell’effettiva volontà di conciliare.
In nessun caso la parte o le parti avranno diritto al rimborso di quanto versato.
Per quanto riguarda le materie di cui all’art. 1 del D.lgs. n.5/2003 le modalità e i criteri di composizione delle tariffe sono disciplinati espressamente all’art. 19 del presente Regolamento, cui si rinvia.
La Segreteria dà comunicazione alle parti, con ogni mezzo idoneo a fornire prova della ricezione, del nome del mediatore designato nonché della data dell’incontro di mediazione.
ART. 11 – PROCEDIMENTO DINANZI AL MEDIATORE – ORALITA’ DEL
PROCEDIMENTO
La durata dell’incontro di mediazione e degli eventuali incontri successivi è determinata dal mediatore in base alla complessità della mediazione finalizzata alla conciliazione e può, comunque, essere variata su accordo unanime delle parti o comunque tutte le volte che il mediatore lo ritenga necessario.
Il mediatore presiede l’incontro di mediazione secondo le regole di condotta di cui all’art. 6 e svolge tutte le attività previste nell’art. 6 al fine di esaminare le ragioni del contendere, di ricomporre la relazione tra le parti e, soprattutto, di giungere ad un accordo conciliativo il più vantaggioso possibile per entrambe.
L’incontro di mediazione, sia nel corso delle riunioni sia nel corso degli incontri singoli, si svolge in forma orale onde evitare possibili strumentalizzazioni in una eventuale successiva sede contenziosa.
I partecipanti possono prendere nota delle dichiarazioni delle parti, ma non è consentito chiedere che queste vengano controfirmate
Nel caso di procedura di cui all’art. 1 D.lgs. n.5/2003 e di cui al D.lgs. 28/2010 si applicano le disposizioni di cui all’art. 11 del D.lgs. 28/2010.
Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo.
Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore formula una proposta di conciliazione allorché le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento, rispetto alla quale ciascuna delle parti, se la conciliazione non ha luogo, indica la propria definitiva posizione ovvero le condizioni alle quali è disposta a conciliare.
Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’articolo 13 del D.lgs. 28/2010.
La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto.
Ciascuna parte può recedere in qualsiasi momento quando ritenga non più di suo interesse proseguire nel tentativo di conciliazione.
ART. 12 – FASI STANDARD DELLA PROCEDURA
La procedura si svolge normalmente nelle seguenti fasi, che possono anche presentarsi in un ordine diverso:
1- Il mediatore, solo dopo la sottoscrizione della dichiarazione di imparzialità (allegato “A”), presenta la riunione di mediazione e fissa le regole dell’incontro conciliativo;
2- Durante il primo incontro – come stabilito dal d.m. 150/2023 – le parti sono obbligate al pagamento delle sole spese relative alla segreteria e a quelle previste dalla normativa di riferimento.
3- Il mediatore, se lo ritiene opportuno, procede all’incontro separato con ciascuna delle parti;
4- L’organismo garantisce il diritto di accesso delle parti agli atti del procedimento di mediazione in merito agli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata.
5- Il responsabile dell’organismo custodisce in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell’ambito del registro degli affari di mediazione agli atti del procedimento di mediazione stesso.
6- I dati raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali».
7- Si pongono le basi dell’accordo che possono anche essere diverse rispetto alla richiesta iniziale;
8- Si procede alla redazione dell’accordo finale e del relativo verbale positivo di conciliazione o del verbale negativo, in caso di fallimento del tentativo di conciliazione.
9 –Il termine massimo di durata della procedura di mediazione non può superare i tre mesi dall’avvio della stessa, salvo richiesta congiunta delle parti.
ART. 13 – COMUNICAZIONI
In virtù della informalità e del reciproco approccio costruttivo, che sono alla base della mediazione, è ammessa qualsiasi forma scritta di comunicazione, da e verso MediaConcilia, da indirizzare alla segreteria, compreso il fax o l’e-mail con relativa conferma dell’avvenuta ricezione. Motivi di ragionevolezza impongono solo che la comunicazione sia effettuata con un congruo anticipo tenuto conto delle esigenze del destinatario.
Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.
ART. 14 – COMPORTAMENTO DELLE PARTI – IMPEGNO A COOPERARE
L’incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ha come suo presupposto la volontà delle parti di cooperare tra loro alla ricerca della soluzione più vantaggiosa possibile per le stesse.
Le parti, congiuntamente al mediatore, si impegnano a cooperare costruttivamente per la riuscita della mediazione.
Le parti possono chiedere in qualunque fase della procedura un incontro separato con il mediatore; in tal caso il mediatore si impegna a non comunicare all’altra parte alcuna notizia di cui abbia avuto conoscenza nel corso dell’incontro, salvo espressa autorizzazione.
ART. 15 – RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA
E’ sempre auspicata la presenza diretta delle parti all’incontro quali migliori conoscitori dei propri interessi.
Ai sensi dell’art. 84 della Legge n. 98/2013, “Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato”.
Il mediatore dovrà verificare che lo stesso procuratore abbia il potere di sottoscrivere l’eventuale accordo conciliativo. In mancanza di tale potere in capo al procuratore, la riunione sarà aggiornata a una data successiva.
ART. 16 – RISERVATEZZA – SEGRETEZZA
Il procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione è riservato. Tutto quanto viene detto nel corso dell’incontro o degli incontri rimane riservato, non può essere registrato o verbalizzato.
Inoltre, il mediatore, le parti, tutti coloro che prestano servizio nell’organismo o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione e tutti coloro che intervengono all’incontro o agli incontri, sono tenuti all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. Essi si impegnano, altresì, a non utilizzare, nel corso di eventuali successivi procedimenti contenziosi promossi dalle medesime parti in relazione allo stesso oggetto, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione.
Infine, le parti si impegnano ad astenersi dal chiamare il mediatore e chiunque vi abbia preso parte, a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.
Al fine di cui sopra le parti si impegneranno prima dell’inizio del tentativo di conciliazione al rispetto dell’obbligo di riservatezza-segretezza.
Allo scopo di mantenere strettamente riservata e segreta l’intera procedura conciliativa, MediaConcilia si impegna a procedere all’archiviazione di tale procedura ai soli fini statistici e sempre nel rispetto dell’anonimato e della normativa vigente in materia di privacy.
Tutte le parti hanno, in ogni caso, diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione, custoditi in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell’ambito del registro degli affari di mediazione. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata.
Alle parti che ne fanno richiesta viene rilasciato il verbale di accordo di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo, anche ai fini dell’istanza di omologazione del verbale medesimo.
I dati raccolti da MediaConcilia sono trattati nel rispetto del “Codice in materia di protezione dei dati personali” D.lgs. n.196/2003.
ART. 17 – METODO PER LA RICERCA DELLE IPOTESI DI ACCORDO
La procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione deve mirare a ricostruire un buon rapporto tra le parti, per poter realmente favorire l’esecuzione spontanea dell’accordo raggiunto.
A tal fine, in primo luogo, il mediatore, e comunque tutte le persone presenti, sono invitate costantemente a far emergere soluzioni, ridurre o eliminare i punti di conflitto, individuare punti di accordo e di disaccordo, incoraggiare la comunicazione.
ART. 18 – REDAZIONE DELL’ACCORDO FINALE
Se la mediazione va a buon fine, di essa si redige processo verbale che viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore.
La redazione dell’accordo finale è demandato ai professionisti che hanno rappresentato le parti nell’incontro conciliativo con l’eventuale ausilio delle parti medesime.
E’ facoltà delle parti e/o dei loro legali richiedere al Mediatore di redigere l’accordo congiuntamente a loro. Anche in questo caso il Mediatore non svolge una funzione di consulenza, ma si limita a riportare quanto richiesto dalle parti nel documento rappresentante l’accordo, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia.
Ai sensi della L. n. 98/2013, l’accordo conciliativo è immediatamente esecutivo con la sottoscrizione dei legali delle Parti.
ART. 19 – ARCHIVIAZIONE DELLA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE
Il mediatore archivia il procedimento se, senza giustificato motivo, nessuna delle parti compare all’incontro fissato, oppure se la parte chiamata rifiuta di aderire al tentativo di conciliazione (solo per le materie facoltative).
Qualora una delle parti abbia comunicato in precedenza la propria impossibilità a comparire, provvede alla fissazione di un nuovo incontro conciliativo.
Non sono ammessi ulteriori rinvii.
La mediazione viene inoltre archiviata qualora il mediatore ritenga inutile proseguire in ulteriori tentativi per evidente impossibilità di arrivare all’accordo conciliativo o a seguito del mancato rispetto del presente Regolamento di una o di entrambe le parti.
ART. 20 – SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DAL REGISTRO
Qualora MediaConcilia dovesse incorrere nella sospensione o cancellazione, per i motivi di cui all’art. 10 del D.M. n. 180 del 2010, dal registro degli enti di mediazione tenuto presso il Ministero della Giustizia, i procedimenti di mediazione già iniziati ed in corso, per i quali sono già stati nominati i mediatori, al tempo della sospensione o cancellazione, saranno portati a conclusione per garantire il buon funzionamento dell’intera procedura di mediazione alle parti.
Gli altri procedimenti saranno dichiarati chiusi.
ART. 21 – TARIFFE SERVIZIO DI MEDIAZIONE
CRITERI DI COMPOSIZIONE DELL’INDENNITÀ: ART. 28 DEL D.M. 150/2023
1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione, che sono precisate nell'apposita sezione del presente sito.
2. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della tabella del d.m. 150/2023:
a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla seguente lettera e), e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla successiva lettera b);
e) deve essere ridotto a euro sessanta, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
3. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
4. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
5. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
6. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione nella misura indicata al precedente art. 2. Il regolamento di procedura prevede che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
7. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari.
8. Le spese di mediazione indicate sono dovute da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
9. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
10. La mediazione è totalmente gratuita per i soggetti che nel processo beneficiano del gratuito patrocinio (soggetti meno abbienti), in tal caso all’organismo non è dovuta alcuna indennità.
11. La segreteria dell’organismo di mediazione MediaConcilia gratuitamente avrà cura di fornire preventivo per iscritto del costo totale della mediazione alla parte istante, comunicandolo in seguito anche all’altra parte.
C) EVENTUALI AUMENTI DELLE SPESE DI MEDIAZIONE
Ai sensi del D.M. 150/2023, le spese di mediazione devono essere aumentate delle seguenti voci, che sono cumulabili:
a) 25%, in caso di successo della mediazione;
b) 20%, se il mediatore verbalizza una proposta solutiva.
ART. 22 — IMPOSTE E TASSE — ESENZIONE FISCALE.
1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di conciliazione sono disciplinati dalla vigente normativa fiscale; allo stato tale normativa è quella prevista nell'art. 17 d.lgs. 28/2010 commi 2 e 3.
2. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
3. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 100.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.
4. Ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 28/2010, in caso di successo della mediazione alle parti è riconosciuto un credito d’imposta fino a concorrenza di € 600. In caso si insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà.
ART. 23 – CLAUSOLA FINALE
Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, come pure in ipotesi d’incertezza nell’interpretazione, valgono le norme e principi stabiliti nel D.lgs. n. 28 del 2010 e nel D.M. n. 150/2023.